| Art. 1 - Denominazione dell'Associazione
E' costituita una Associazione culturale
denominata: "Saggiamente".
L'associazione culturale ha la propria sede legale in Genova,
corso Sardegna n. 57/1. L'associazione non ha fini di lucro.
Art. 2 - Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è stabilita
a tempo indeterminato.
Art.3 - Scopi e attività dell'associazione
Lo scopo principale dell'Associazione è la diffusione della cultura filosofica e delle varie forme di pratiche filosofiche come attività che si rivolge a individui, gruppi ed organizzazioni anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni presso strutture di terzi, previo ottenimento delle debite autorizzazioni.
In particolare l'associazione si propone di:
1. promuovere e organizzare attività di pratiche filosofiche;
2. diffondere la cultura delle pratiche filosofiche e specificatamente:
a. promuovere l'autonomia, la libertà e il benessere della persona nel rispetto delle differenze:
b. coltivare la cultura dell'ascolto attraverso il dialogo aperto non conflittuale e pluralistico;
c. promuovere il pensiero critico, la capacità di interrogarsi sulla vita;
d. promuovere una cultura di solidarietà e partecipazione sociale;
3. favorire il riconoscimento sociale e istituzionale dell'aproccio filosofico;
4. promuovere la ricerca nell'ambito delle pratiche filosofiche;
5. favorire e promuovere la cooperazione con altre Associazioni, per ampliare il panorama di ricerca e confronto anche attraverso giornate di studio, seminari convegni;
6. collaborare con enti e istituzioni sia pubblici che privati.
Art. 4 - Requisiti degli Associati
Sono Associati tutti coloro che rispondono ai criteri di ammissione proposti dall'associazione.
La qualifica di associato comporta la possibilità di partecipare alle attività dell'Associazione.
Gli Associati si distinguono in:
a. Associati fondatori
b. Associati ordinari
Art.5 - Requisiti degli associati
Tutti coloro che intendono partecipare all'associazione devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a. specifiche competenze inerenti alle attività e agli scopi previsti dallo statuto dell'associazione;
b. particolare interesse ad approfondire l'approccio filosofico.
Art. 6 - Modalità di ammissione
Il numero degli Associati è illimitato.
Possono iscriversi all'associazione, previa accettazione dei principi e degli scopi sociali culturali, coloro che presentano domanda scritta, corredata da eventuale curriculum personale, al Consiglio Direttivo.
I requisiti saranno valutati entro tre mesi dalla presentazione della domanda senza nessun pregiudizio di razza, religione, sesso, età.
Chi intende far parte dell'associazione in qualità di associato ordinario deve inoltrare domanda scritta al Presidente.
Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale secondo gli importi e le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Art. 7 - Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di Associato si perde:
- per recesso;
- per dimissioni, da presentare per iscritto;
- per morosità, qualora il versamento della quota associativa annuale non avvenga entro il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- per l'inosservanza delle norme statutarie;
- per lo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- per comportamento gravemente lesivo all'immagine dell'Associazione;
- per mancata partecipazione alle attività dell'Associazione;
- per decesso.
L'associato che intende recedere dall'Associazione è comunque tenuto al versamento della quota relativa all'anno in corso.
L'associato receduto, decaduto o escluso, così come gli eredi dell'associato deceduto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, nè al rimborso dei versamenti effettuati a qualunque titolo in favore dell'Associazione.
Contro l'esclusione l'associato ordinario può presentare istanza
all'Assemblea degli Associati che decide insindacabilmente.
Art.8 - Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno diritto:
a. a partecipare alle attività dell'associazione;
b. a pertecipoare all'assemblea con diritto di voto;
c. ad accedere alle cariche associative.
Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Art. 9 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
Tutte le cariche sono a titolo gratuito
Art. 10 Assemblea
L'assemblea è costituita da tutti gli
associati. E' presieduta dal Presidente ovvero, in caso di
assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione
se è rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita,
almeno a distanza di ventiquattro ore dalla prima convocazione,
qualunque sia il numero degli Associati.
Gli associati possono farsi rappresentare da un altro associato
purché munito di delega scritta. Ogni associato può rappresentare
soltanto un altro associato. Spetta al presidente dell'Assemblea
verificare il diritto di partecipare all'adunanza, il diritto
al voto e la regolarità delle deleghe.
Salvo quanto disposto dall'Art. 15, l'Assemblea, sia in forma
ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza
assoluta dei voti degli associati presenti.
Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma
dell'attività sociale;
b. l'approvazione del conto consuntivo;
c. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
d. l'approvazione dei regolamenti interni;
e. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la
gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto,
dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
b. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca
ed i poteri dei liquidatori.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno:
entro il 28 febbraio per l'approvazione del bilancio preventivo
e del programma sociale per l'anno successivo ed entro il
30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno
precedente.
L'Assemblea è convocata tramite lettera raccomandata, telefax
o posta elettronica almeno 8 giorni prima.
Le deliberazioni dovranno risultare da verbale, redatto e
reso in tempi brevi dal Segretario.
L'Assemblea vota abitualmente per alzata di mano. Su decisione
del Presidente in casi di particolare importanza la votazione
può essere effettuata a scrutinio segreto.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un
minimo di quattro membri ad un massimo di sette membri.
Il Consiglio Direttivo è composto dagli associati eletti per
la prima volta dagli associati fondatori e successivamente
dall'Assemblea degli Associati tra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; queste cariche
sono rinnovabili e non cumulabili.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione
sia ordinaria che straordinaria ad eccezione di quanto a norma
di legge o del presente Statuto viene riservato all'assemblea
degli associati.
In particolare esso potrà:
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo da
presentare all'assemblea per l'approvazione entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- compilare il regolamento interno;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività
sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione
degli associati.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno una
volta ogni sei mesi o dietro richiesta motivata di almeno
due consiglieri.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza
dei voti dei presenti.
Per ogni seduta del Consiglio direttivo viene redatto un verbale
nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che
viene firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal
Segretario.
Art. 12 - Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea o dal Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.
Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza
o impedimento.
Art. 13 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e cura l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione in collaborazione con il Segretario, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo.
E' sua competenza curare la stesura dei verbali delle riunioni
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coordinare e gestire
le attività della Associazione secondo le direttive del Presidente
e del Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione dovrà
essere devoluto ad associazioni senza fini di lucro, e la
scelta del beneficiario dovrà essere deliberata dall'Assemblea
degli associati.
Art. 16 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione viene utilizzato per lo svolgimento delle attività dell'associazione ed è costituito da:
a. quote d'iscrizione versate annualmente dagli associati, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
b. versamenti volontari degli associati;
c. contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito ed enti in genere;
d. lasciti, erogazioni e donazioni di associati o terzi;
e. proventi realizzabili nello svolgimento di attività dell'Associazione.
E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 17 - Esercizio sociale - Bilancio
preventivo e Conto Consuntivo
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione:
- il bilancio preventivo almeno entro due mesi dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 18 - Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili che l'associazione deve tenere sono:
- il libro degli associati;
- il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro degli inventari.
Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente numerati e siglati dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto l'Associazione si rimette alle vigenti disposizioni di legge in materia.
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