@ 2007-2008 associazione saggiamente - P.I./C.F. 95104210109 - 7 gennaio 2009

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STATUTO

   

Indichiamo in questa pagina gli articoli del nostro statuto per coloro che intendono associarsi o vogliano avere una panoramica più completa della filosofia di fondo della nostra associazione.

Rimandiamo alle altre pagine del sito per ricevere ulteriori chiarimenti su come associarsi o partecipare alle attività di saggiamente.

 

Art. 1 - Denominazione dell'Associazione

E' costituita una Associazione culturale denominata: "Saggiamente".
L'associazione culturale ha la propria sede legale in Genova, corso Sardegna n. 57/1. L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art.3 - Scopi e attività dell'associazione

Lo scopo principale dell'Associazione è la diffusione della cultura filosofica e delle varie forme di pratiche filosofiche come attività che si rivolge a individui, gruppi ed organizzazioni anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni presso strutture di terzi, previo ottenimento delle debite autorizzazioni.

In particolare l'associazione si propone di:

1. promuovere e organizzare attività di pratiche filosofiche;
2. diffondere la cultura delle pratiche filosofiche e specificatamente:
a. promuovere l'autonomia, la libertà e il benessere della persona nel rispetto delle differenze:
b. coltivare la cultura dell'ascolto attraverso il dialogo aperto non conflittuale e pluralistico;
c. promuovere il pensiero critico, la capacità di interrogarsi sulla vita;
d. promuovere una cultura di solidarietà e partecipazione sociale;
3. favorire il riconoscimento sociale e istituzionale dell'aproccio filosofico;
4. promuovere la ricerca nell'ambito delle pratiche filosofiche;
5. favorire e promuovere la cooperazione con altre Associazioni, per ampliare il panorama di ricerca e confronto anche attraverso giornate di studio, seminari convegni;
6. collaborare con enti e istituzioni sia pubblici che privati.

Art. 4 - Requisiti degli Associati

Sono Associati tutti coloro che rispondono ai criteri di ammissione proposti dall'associazione.
La qualifica di associato comporta la possibilità di partecipare alle attività dell'Associazione.
Gli Associati si distinguono in:

a. Associati fondatori
b. Associati ordinari

Art.5 - Requisiti degli associati

Tutti coloro che intendono partecipare all'associazione devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a. specifiche competenze inerenti alle attività e agli scopi previsti dallo statuto dell'associazione;
b. particolare interesse ad approfondire l'approccio filosofico.

Art. 6 - Modalità di ammissione

Il numero degli Associati è illimitato.
Possono iscriversi all'associazione, previa accettazione dei principi e degli scopi sociali culturali, coloro che presentano domanda scritta, corredata da eventuale curriculum personale, al Consiglio Direttivo.
I requisiti saranno valutati entro tre mesi dalla presentazione della domanda senza nessun pregiudizio di razza, religione, sesso, età.
Chi intende far parte dell'associazione in qualità di associato ordinario deve inoltrare domanda scritta al Presidente.
Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale secondo gli importi e le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde:
- per recesso;
- per dimissioni, da presentare per iscritto;
- per morosità, qualora il versamento della quota associativa annuale non avvenga entro il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- per l'inosservanza delle norme statutarie;
- per lo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- per comportamento gravemente lesivo all'immagine dell'Associazione;
- per mancata partecipazione alle attività dell'Associazione;
- per decesso.
L'associato che intende recedere dall'Associazione è comunque tenuto al versamento della quota relativa all'anno in corso.
L'associato receduto, decaduto o escluso, così come gli eredi dell'associato deceduto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, nè al rimborso dei versamenti effettuati a qualunque titolo in favore dell'Associazione.
Contro l'esclusione l'associato ordinario può presentare istanza all'Assemblea degli Associati che decide insindacabilmente.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto:
a. a partecipare alle attività dell'associazione;
b. a pertecipoare all'assemblea con diritto di voto;
c. ad accedere alle cariche associative.
Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Tutte le cariche sono a titolo gratuito

Art. 10 Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli associati. E' presieduta dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita, almeno a distanza di ventiquattro ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da un altro associato purché munito di delega scritta. Ogni associato può rappresentare soltanto un altro associato. Spetta al presidente dell'Assemblea verificare il diritto di partecipare all'adunanza, il diritto al voto e la regolarità delle deleghe.
Salvo quanto disposto dall'Art. 15, l'Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale;
b. l'approvazione del conto consuntivo;
c. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
d. l'approvazione dei regolamenti interni;
e. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
b. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il 28 febbraio per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale per l'anno successivo ed entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea è convocata tramite lettera raccomandata, telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima.
Le deliberazioni dovranno risultare da verbale, redatto e reso in tempi brevi dal Segretario.

L'Assemblea vota abitualmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente in casi di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro membri ad un massimo di sette membri.
Il Consiglio Direttivo è composto dagli associati eletti per la prima volta dagli associati fondatori e successivamente dall'Assemblea degli Associati tra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; queste cariche sono rinnovabili e non cumulabili.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria ad eccezione di quanto a norma di legge o del presente Statuto viene riservato all'assemblea degli associati.

In particolare esso potrà:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- compilare il regolamento interno;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Per ogni seduta del Consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

Art. 12 - Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea o dal Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.
Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e cura l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione in collaborazione con il Segretario, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo.
E' sua competenza curare la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coordinare e gestire le attività della Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad associazioni senza fini di lucro, e la scelta del beneficiario dovrà essere deliberata dall'Assemblea degli associati.

Art. 16 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione viene utilizzato per lo svolgimento delle attività dell'associazione ed è costituito da:

a. quote d'iscrizione versate annualmente dagli associati, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
b. versamenti volontari degli associati;
c. contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito ed enti in genere;
d. lasciti, erogazioni e donazioni di associati o terzi;
e. proventi realizzabili nello svolgimento di attività dell'Associazione.

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Esercizio sociale - Bilancio preventivo e Conto Consuntivo

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro due mesi dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili che l'associazione deve tenere sono:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro degli inventari.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente numerati e siglati dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto l'Associazione si rimette alle vigenti disposizioni di legge in materia.


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